(1) Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è ratificata l’intesa, allegata alla presente legge, sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
(1) L’intesa di cui all’articolo 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale o provinciale di ratifica.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), avente sede in Roma, previsto in attuazione dell’articolo 6 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8, a titolo di quota associativa.
(1) All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.