(1) I termini di rendicontazione dei contributi concessi per gli anni 2019 e 2020 a valere sulla legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, sono prorogati fino al 28 febbraio 2023.
(1) La presente legge non comporta alcuna nuova o ulteriore spesa a carico del bilancio di previsione 2023-2025.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.