(1) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.840.333.486,75 euro e in termini di cassa per 8.536.200.000,00 euro.
(2) Lo stato di previsione dell'entrata per l’esercizio finanziario 2024, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.483.603.591,44 euro.
(3) Lo stato di previsione dell'entrata per l’esercizio finanziario 2025, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.490.257.672,60 euro.2)
(1) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.840.333.486,75 euro e in termini di cassa per 8.536.200.000,00 euro.
(2) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2024, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.483.603.591,44 euro.
(3) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2025, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.490.257.672,60 euro. 3) 4)
(1) In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
(1) Ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.
(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.