(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.”
(2) Il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i seguenti fabbricati: i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. L’aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se sussistono almeno 75 punti di svantaggio l'aliquota per fabbricati utilizzati ad uso agrituristico può essere ridotta fino allo zero per cento con regolamento comunale. I Comuni possono però, sulla base di criteri da stabilire con regolamento comunale, aumentare l’aliquota fino allo 0,56 per cento per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, e aumentare l’aliquota fino allo 0,3 per cento per i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche. Le aliquote maggiorate si applicano anche alle relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria.”
(3) Il comma 4/quater dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:
“4/quater: Nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, i Comuni stabiliscono per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, il grado di utilizzazione minima, compreso tra il 20 e il 50 per cento, per l’applicazione delle aliquote ridotte previste dal comma 4. Il grado massimo di utilizzazione viene calcolato moltiplicando il numero massimo di posti letto comunicati dall’impresa ricettizia per 365 giorni, se l’attività viene esercitata per l’anno intero. Per le imprese ricettizie che hanno comunicato dei periodi di apertura più brevi, il grado massimo e minimo di utilizzazione sono calcolati in proporzione. Lo stesso principio si applica anche se durante l’anno le imprese ricettizie comunicano l’inizio o il termine della loro attività, oppure l’aumento o la riduzione dei posti letto. L’effettivo grado di utilizzo viene determinato sulla base dei pernottamenti comunicati ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia del 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, per il periodo dal 1° settembre dell’anno precedente al 31 agosto dell’anno di imposta. Per le imprese ricettizie che comunicano l’inizio della loro attività durante l’anno si applica, per i primi sei mesi, l’aliquota ridotta stabilita dal Comune ai sensi del comma 4, senza considerare il grado di utilizzo.”
(4) La lettera f) del comma 8 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:
“f) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche.”
(5) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 9/ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) abitazioni locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche;”.
(6) La lettera k) del comma 1 dell’articolo 9/ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:
“k) abitazioni di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell’impresa ha stabilito la propria residenza e dimora abituale;”
(7) La lettera o) del comma 1 dell’articolo 9/ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è soppressa.
(8) Il comma 5 dell’articolo 9/ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Almeno il 50 per cento delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle aliquote maggiorate ai sensi del comma 4 e ai sensi dell’articolo 9/quater e delle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 9/quinquies dovrà essere impiegato per la riduzione dell’aliquota prevista dal comma 4. L'aliquota maggiorata prevista dal comma 4 viene applicata a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui i soggetti previsti dall'articolo 6 sono divenuti per la prima volta soggetti passivi IMI per l’abitazione oppure dal tredicesimo mese successivo a quello di cessazione di una delle fattispecie di non maggiorazione previste dal comma 1 o di cessazione di un’agevolazione d'imposta prevista dalla legge provinciale o dal regolamento comunale. In caso di successioni l’aliquota maggiorata prevista dal precedente periodo, si applica a partire dal venticinquesimo mese successivo a quello dell’apertura della successione.”
(9) Il comma 7 dell’articolo 9/quater della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. Alle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata e sociale e alle zone per attrezzature pubbliche previste nel piano di attuazione non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.”
(10) Il comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione e sono di proprietà di imprese nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell'impresa ha stabilito la propria residenza e dimora abituale.”
(11) Il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Per gli immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice, entro 90 giorni dalla data della sua nomina, deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili stessi una dichiarazione attestante l’avvio della procedura.”
(12) Il comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Per gli immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice è tenuto/tenuta al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dal deposito in cancelleria del decreto di trasferimento degli immobili.”
(13) Il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Per gli immobili compresi nella dichiarazione di successione il pagamento da parte degli eredi è considerato regolare purché effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo del secondo anno successivo a quello in cui si è aperta la successione.”
(14) Il comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche.”
(15) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 10 si applicano retroattivamente per i procedimenti tributari non ancora divenuti definitivi.
(16) Entro il 31 marzo 2023 i Comuni adeguano i propri regolamenti IMI e le proprie delibere sulle aliquote IMI alle nuove disposizioni del presente articolo.