(1) Al fine di attuare la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto", la Corte dei conti è autorizzata ad assumere un numero di consiglieri pari a 6 unità nel limite di una spesa di 676.243 euro per l’anno 2022, di 1.371.949 euro per l’anno 2023, di 1.397.838 euro per gli anni 2024 e 2025, di 1.573.660 euro per gli anni 2026 e 2027, di 1.602.358 euro per gli anni 2028 e 2029, di 1.631.056 euro per gli anni 2030 e 2031, di euro 1.659.754 a decorrere dall’anno 2032.
(2) Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la Corte dei conti è autorizzata a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale non dirigenziale pari a complessive 23 unità da inquadrare nell’Area terza del CCNL del Comparto funzioni centrali, nel limite di una spesa pari a 650.603 euro per l’anno 2022 e a 1.301.205 euro a decorrere dall’anno 2023.
(3) All’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Corte dei conti disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.