(1) Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, le parole: “anche fuori organico,” sono soppresse.
(2) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è soppresso.
(3) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è soppresso.
(4) Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
“3/bis Con regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 21 e nell’ambito della contrattazione collettiva sono definiti gli aspetti di dettaglio per l’applicazione del presente articolo.”
(5) Nel comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, le parole: “, sono inquadrati d’ufficio, a esaurimento, nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2” sono sostituite dalle parole: “sono inquadrati, previo espletamento di una procedura comparativa, nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2”.
(6) Nel comma 6 dell’articolo 22 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, le parole: “anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti; il collocamento in soprannumero non produce effetti sullo stato giuridico ed economico del/della dirigente.” sono sostituite dalle parole: “con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti.”.
(7) Nella lettera c) del comma 4 dell’articolo 35 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, dopo le parole: “di qualunque genere,” sono inserite le parole: “che costituiscono provvedimenti definitivi,”.
(8) Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, dopo le parole: “individuato/individuata tra i dirigenti e le dirigenti di prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2” sono inserite le parole: “, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, oppure tra gli avvocati e le avvocate con funzioni di coordinamento in servizio presso l’Avvocatura della Provincia”.
(9) Nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, le parole: “esclusivamente per la Provincia” sono sostituite dalle parole: “per la Provincia e i suoi enti strumentali”.
(10) Nel comma 4 dell’articolo 49 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, le parole: “il trattamento economico complessivo degli avvocati e delle avvocate con funzioni di coordinamento, inquadrati nel livello più elevato, corrisponde al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole: “il trattamento economico complessivo degli avvocati e delle avvocate con funzioni di coordinamento, inquadrati nel livello più elevato, è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione provinciale“.