(1) L’articolo 10 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:
“Art. 10 (Beneficiari e ammontare dei contributi)
1. I contributi sono concessi a emittenti radiotelevisive locali e a portali informativi online locali che realizzano, fanno realizzare o anche solo trasmettono contenuti incentivabili. Sono esclusi le emittenti e i portali che:
a) a causa dei contenuti da essi divulgati sono da ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse quali partiti politici, organizzazioni professionali, sindacali o religiose o che non sono in linea con i principi e le finalità di cui all’articolo 1;
b) non osservano le norme in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
c) hanno violato norme fondamentali della legislazione vigente in materia di lavoro, tributaria e dei mezzi di informazione, in particolare le norme del Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
d) hanno procedure di concordato preventivo o fallimentari pendenti;
e) diffondono in misura maggiore di quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 3, contenuti connessi con il commercio elettronico, le televendite, l’organizzazione di giochi a premi, sponsorizzazioni e attività promozionali o attività commerciali simili;
f) non sono iscritti nel Registro degli operatori di comunicazione ROC.
2. La concessione o il diniego del contributo è disposto dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di Servizi, sentito anche il parere del Comitato.
3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalità di concessione dei contributi, tenuto conto dei seguenti aspetti:
a) per le emittenti radiotelevisive: gli indici di ascolto sul territorio provinciale, determinati sulla base delle rilevazioni che l’Istituto provinciale di statistica effettua periodicamente, sentita l’associazione di categoria più rappresentativa delle emittenti;
b) per i portali informativi online: gli accessi o altri indicatori oggettivi per determinare il numero di accessi sul territorio provinciale;
c) costi di produzione e di diffusione dei contenuti incentivabili;
d) per le emittenti radiofoniche, la quota di “musica prodotta in Alto Adige”.
4. Nella deliberazione di cui al comma 3 sono determinati i costi ammissibili a contributo e stabiliti tutti gli altri criteri oggettivi e soggettivi per accedere all’agevolazione, per il relativo calcolo e la relativa liquidazione, con la possibilità di definire una differenziazione delle agevolazioni in base alla tipologia dei mezzi di informazione e di prevedere anche contributi di base minimi.
5. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo centrale del dibattito pubblico per la formazione d’opinione all'insegna dei principi di democrazia. Con i contributi concessi ai sensi della presente legge non possono essere finanziati portali nei cui forum online vengono pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi o discriminatori. Per contribuire a migliorare il livello del dibattito, i contributi sono concessi unicamente ai portali informativi online che per la partecipazione ai forum impongono agli utenti la creazione di un account personale, non trasferibile, protetto da password e autenticato nonché di fornire un proprio numero di cellulare, che comunicano al Comitato il nominativo di una persona responsabile dei forum e che attuano la moderazione redazionale sia nei forum sia nei propri siti social. La Giunta provinciale, sentito il Comitato, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”