(1) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.597.591.477,86 euro e in termini di cassa per 8.184.450.165,34 euro.
(2) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.144.639.791,58 euro.
(3) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2024, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.211.621.662,63 euro.
(4) Ai sensi dell’articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate ulteriori spese di investimento, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, nella misura di 75.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2022. Tale importo è destinato al finanziamento dell’investimento della Circonvallazione di Perca. Corrispondentemente viene ridotta l’autorizzazione al ricorso al debito prevista all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, e successive modifiche 2) 3)