(1) L’articolo 7/ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 7/ter (Sospensione dell’obbligo tributario per i veicoli destinati alla rivendita)
1. L’obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso per i veicoli usati, acquisiti per la rivendita ai sensi dell’articolo 36, comma 10, del decreto- legge 23 febbraio 1995, n. 41, e successive modifiche, dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La sospensione opera finché il veicolo non è più destinato alla rivendita.
2. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro il termine di cui all’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell’acquisizione del veicolo. Se quest’ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre dal periodo tributario in corso alla data dell’acquisizione del veicolo.
3. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre il termine di cui all’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione nel PRA. Se quest’ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione nel PRA.
4. La sospensione è revocata se il veicolo è posto in circolazione mentre è ancora destinato alla rivendita, salvo i casi di circolazione con targa di prova.
5. Non trovano applicazione i commi dal quarantatreesimo al quarantottesimo dell’articolo 5 del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953, e successive modifiche.”
(2) L’articolo 7/quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 7/quater (Agevolazioni per gli autoveicoli ecosostenibili)
1. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o gas di petrolio liquefatti (GPL), con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, per i periodi come di seguito indicati:
| | Emissioni CO2 risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione (campo V7) | Durata dell’esenzione in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione anche estera |
1 – 30 g/km | 60 |
31 – 60 g/km | 36 |
61 – 95 g/km | 24 |
96 – 135 g/km | 12 |
2. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per 60 mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.
3. Per gli autoveicoli che entrano nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Bolzano successivamente alla data di prima immatricolazione, anche estera, l’esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza tributaria della Provincia fino al termine del rispettivo periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione, anche estera.”
(3) Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“7. Gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose sono assoggettati alla tassa automobilistica provinciale prevista per le autovetture ad uso privato per il trasporto di persone.”
(4) Il comma 7/ter dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è abrogato.
(5) Dopo il comma 7/ter dell'articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“7/quater. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2021, l’aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è fissata al 3,90 per cento.”
(6) Dopo l'articolo 21/sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 21/septiesdecies (Interpretazione autentica)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'articolo 21-sexiesdecies si interpreta nel senso che l’aliquota incrementale dello 0,5 per cento si applica nei casi in cui il reddito imponibile ai fini IRPEF sia superiore a 75.000,00 euro e quindi considerando lo stesso al lordo della deduzione di 35.000,00 euro, spettante unicamente per la determinazione della base imponibile ai fini dell’addizionale regionale. Tale maggior aliquota trova pertanto applicazione sulla parte di base imponibile ai fini dell’addizionale regionale superiore alla soglia di 40.000,00 euro.”