(1) Dopo il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, è aggiunto il seguente:
«In ragione delle specificità territoriali e linguistiche della provincia di Bolzano e al fine di garantire il diritto alla tutela della salute, la continuità dell'assistenza sanitaria e i livelli essenziali di assistenza, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige può prorogare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per un periodo massimo di due anni, i contratti di lavoro a tempo determinato, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del personale medico che sia in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente almeno al livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue o una certificazione linguistica equipollente, onde consentire l'acquisizione da parte del predetto personale dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue ovvero di una certificazione linguistica equipollente.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.