(1) Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b), i servizi “Casa delle donne” offrono alloggio, sostegno qualificato e protezione alle/ai minori accolti assieme alle loro madri nelle strutture residenziali. Tali servizi attivano un percorso psicopedagogico personalizzato secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all’Art. 9 (, comma 1, lettera b).