(1) Il comma 6/ter dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:
“6/ter Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale provvedano all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione mediante l’istruzione parentale, sono tenuti a presentare anno per anno una comunicazione alla o al dirigente dell’istituzione scolastica a carattere statale del primo ciclo territorialmente competente ovvero dell’istituzione scolastica pubblica del secondo ciclo di istruzione prescelta. In tale comunicazione gli esercenti la responsabilità genitoriale devono, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
- dimostrare che hanno effettuato un colloquio obbligatorio di consulenza presso la scuola, un esperto/una esperta dell’Unità consulenza psicopedagogica della Ripartizione pedagogica o il/la Garante per l’infanzia e per l’adolescenza;
- dichiarare quali persone impartiscono l’istruzione parentale e di quali qualifiche dispongono;
- dichiarare in che modo intendano assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nelle indicazioni provinciali o nei piani di studio, presentando un programma e dimostrando in modo dettagliato come vengono pianificate e svolte le lezioni.”
(2) Dopo il comma 6/ter dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“6/ter.1. La comunicazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale di cui al comma 6/ter per l’anno scolastico successivo è da presentare, di norma, nel periodo previsto per le iscrizioni a scuola e comunque non oltre il termine perentorio del 31 luglio. L’istruzione parentale è da impartire per la durata di un intero anno scolastico, fatte salve situazioni motivate. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica ovvero una persona da lui o lei incaricata può, nel corso dell’anno scolastico, osservare le lezioni, valutando anche le competenze socio-emotive del o della minore. Qualora dovesse sussistere un ragionevole dubbio che l'esercizio del diritto all'istruzione del o della minore sia compromesso, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica può, già dopo il primo periodo di valutazione, avviare le misure previste dalle disposizioni vigenti in caso di violazione dell’obbligo di istruzione e formazione. I minori a cui viene impartita l’istruzione parentale sono tenuti a sostenere annualmente, per il passaggio alla classe successiva e fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione, l’esame di idoneità in qualità di candidati esterni o di candidate esterne presso la scuola alla quale è stata presentata la dichiarazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale.”