(1) Dopo l’articolo 54 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 54/bis (Contributi per impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico in situazioni di svantaggio)
1. Per la progettazione, la realizzazione e il risanamento di impianti funzionalmente necessari per l’approvvigionamento idropotabile pubblico ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), in situazioni di svantaggio può essere concesso ai Comuni o ai gestori di tali impianti un contributo fino all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2. Situazioni di svantaggio sussistono quando la tariffa media dell’acqua potabile per “uso domestico” del comune o del gestore è superiore alla media provinciale e quando, in assenza del contributo di cui al comma 1, le spese per la progettazione, la realizzazione e il risanamento di impianti funzionalmente necessari non possono essere ammortizzate entro un certo periodo senza ricorrere a un aumento tariffario socialmente insostenibile.
3. I criteri per la concessione dei contributi e la definizione di “aumento tariffario socialmente insostenibile” sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni.”
(2) Dopo l’articolo 55 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 55/bis (Versamenti per il finanziamento di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico in situazioni di svantaggio)
1. I Comuni o i gestori di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico versano annualmente alla Provincia un importo a copertura dei contributi di cui all’articolo 54/bis. Di questo importo si tiene conto al momento del calcolo della tariffa per il servizio idropotabile pubblico ai sensi dell’articolo 7/bis.
2. La base per il calcolo dell’importo di cui al comma 1 è costituita dalle quantità annuali d’acqua fatturate nell’anno precedente. I criteri e le modalità per il calcolo e il versamento dell’importo sono determinati dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni.
3. Gli importi versati sono destinati al finanziamento di impianti per l’approvvigionamento idropotabile pubblico di cui all’articolo 54-bis.
4. Qualora un Comune non provveda a versare l’importo dovuto entro il termine prestabilito, il medesimo sarà dedotto l’anno successivo dalla terza o quarta rata delle somme assegnate al Comune ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.”
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4,5 milioni di euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2022, si provvede mediante le entrate derivanti dal versamento da parte dei Comuni o dei gestori di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico di cui al comma 2.