(1) Al fine di accelerare gli investimenti in reti in banda ultra larga in zone non a fallimento di mercato e, comunque, in conformità alla normativa europea e nazionale in materia di telecomunicazioni, è autorizzata la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’aumento di capitale della società partecipata “Infranet spa”, da attuarsi in denaro, per euro 40.000.000,00, e mediante conferimento di beni in natura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2343-ter del Codice civile, per euro 8.850.000,00.
(2)2)
(3) Nel rispetto delle condizioni previste nell’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, gli enti strumentali come definiti dall’articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, nonché le società in house come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche, sui quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, possono effettuare affidamenti in house di appalti pubblici nei confronti di altri soggetti giuridici in house controllati dalla medesima Provincia, anche congiuntamente ad altri enti pubblici, a condizione che la Provincia eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica affidante e di quella affidataria dell’appalto e che, anche in assenza di identica compagine sociale, non vi sia partecipazione di capitali privati. Rimangono salvi gli obblighi previsti dall’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche.
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale in denaro di cui al comma 1, quantificati in 40.000.000,00 euro per l’anno 2021, si provvede mediante ricorso all’indebitamento autorizzato ai sensi della presente legge.