(1) Il comma 3/bis dell’articolo 23 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:
“3/bis Le concessioni di trasporto pubblico locale su autobus, in essere alla data del 23 febbraio 2020, comprese le concessioni in regime di proroga, possono essere prorogate a causa degli effetti derivanti dall’emergenza da COVID-19 fino ad un massimo di sei mesi dal termine della dichiarazione di emergenza. Resta ferma anche la facoltà di disporre, fino al termine di cui al periodo precedente, ai sensi della lettera a) del comma 3.”
(2) Dopo l’articolo 17 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è inserito il seguente articolo:
“Art. 17/bis (Trasferimento di beni mobili e immobili strumentali ai servizi di trasporto pubblico dall’affidatario cessante all’affidatario subentrante)
1. Il concessionario uscente è tenuto a mettere a disposizione dell’affidatario subentrante, individuato tramite gara o affidamento in house, i beni strumentali alla prestazione dei servizi di trasporto su strada, ferroviari, tranviari, funiviari che siano stati acquistati interamente tramite finanziamento pubblico, configurandosi tale condizione quale vincolo di destinazione per tutto il periodo di vita utile del bene ovvero per il termine espressamente indicato con vincolo di destinazione d’uso. Poiché i servizi di trasporto pubblico sono servizi pubblici essenziali che non possono essere interrotti, l'operatore cedente deve continuare, durante il periodo di trasferimento di 60 giorni di cui al comma 2, a fornire il servizio alle condizioni della concessione in scadenza o scaduta e in regime di proroga e a garantire una transizione senza soluzione di continuità.
2. Il mancato trasferimento, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento tramite posta elettronica certificata (PEC) della richiesta da parte della Provincia, può dare luogo alla requisizione in uso ai sensi dell’articolo 835 del Codice civile.”
(3) Dopo l’articolo 32 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è inserito il seguente articolo:
“Art. 32/bis (Rafforzamento patrimoniale della società in house SASA Spa)
1. Anche al fine di dotare la società in house SASA Spa dei mezzi patrimoniali occorrenti alla prestazione del servizio di trasporto pubblico locale in termini di efficienza, economicità, accessibilità, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, è autorizzata la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’aumento di capitale della medesima società in house, da attuarsi in parte anche mediante conferimento di beni in natura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2343/ter del Codice civile.
2. La sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 16.659.397,60 euro e comporta un aumento della quota di capitale della Provincia autonoma di Bolzano nella società dal 17,79 per cento all’88,13 per cento.
3. I rapporti con la società SASA Spa sono regolati da contratti di servizio che dovranno garantire il controllo analogo di gestione in capo alla Provincia, ente affidante, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché livelli di servizi adeguati agli standard di qualità ed efficaci strumenti di verifica di essi. Il contratto di servizio deve altresì garantire i benefici per la collettività anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
4. Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione di cui al comma 2, quantificati in 5.624.966,03 euro per l’esercizio finanziario 2021, vengono coperti mediante corrispettiva iscrizione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio provinciale delle somme dovute dalla società SASA Spa.”