(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 1/quater della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “I tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese vengono misurati e monitorati periodicamente e sono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente.”
(2) Nel comma 2 dell’articolo 1/quater della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “Con cadenza biennale” sono sostituite dalle parole: “Nel quarto anno della rispettiva legislatura”.
(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per particolari situazioni familiari e sociali, definiti dalla Giunta provinciale.”
(4) Dopo il comma 9 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“10. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di vantaggi economici comunque denominati, da parte della pubblica amministrazione, o il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice antimafia.”
(5) Il comma 1 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini per concludere il procedimento, che ricominciano a decorrere dalla scadenza del termine menzionato di 30 giorni ovvero, anteriormente a tale scadenza, dalla data di presentazione delle osservazioni. Entro lo stesso termine di 30 giorni gli istanti possono richiedere un’audizione. Anche in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data dell’audizione. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale, indicando, in caso di diniego, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni o dell’audizione. Tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda non si possono addurre inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.”
(6) Nel comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “i direttori delle strutture organizzative competenti per l’adozione del provvedimento finale” sono sostituite dalle parole: “i direttori delle strutture organizzative competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale”.
(7) Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, prima delle parole: “al diretto superiore” sono inserite le parole: “dai soggetti di cui al comma 1” e il secondo periodo dello stesso comma è soppresso.
(8) Dopo il comma 2 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Ai dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie si applicano le disposizioni del codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano, approvato dalla Giunta provinciale.”
(9) Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: “altra struttura organizzativa,” sono inserite le parole: “unitamente agli indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria pubblicati nell’“Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi,””.
(10) Nella lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “in cui si può prendere visione degli atti” sono sostituite dalle parole: “in cui si può prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d/bis”.
(11) Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:
“d/bis) le modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di amministrazione digitale;”.
(12) Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ai sensi del comma 3, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.”
(13) Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: “del coniuge” sono inserite le parole: “o di conviventi,”.
(14) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, dopo le parole: “rispettivi coniugi” sono inserite le parole: “, conviventi”.
(15) Il comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“2. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo collegiale richiede l'autorizzazione ad astenersi dalla deliberazione. Sull’astensione decide il presidente dell’organo collegiale.”