(1) Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunta la seguente lettera:
“c) locali per l’alloggio temporaneo di personale nei limiti di cui al comma 3; resta salva la destinazione d’uso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera f). La Giunta provinciale stabilisce i criteri e parametri per locali per l’alloggio temporaneo di personale.”
(2) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Nella zona produttiva fino al 20 per cento della volumetria ammissibile può essere destinato, con piano di attuazione, alle attività di cui al comma 2, lettera a) o c).”