(1) Nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, dopo le parole: “approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche”, sono inserite le parole: “nonché i prodotti di cui alla tabella per titolari di rivendite di generi di monopolio, allegato 9, al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e successive modifiche”.
(2) Nel testo tedesco della lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, dopo le parole: “Besuch eines Berufslehrgangs für”, sono inserite le parole: “den Handel,”.
(3) Nel comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: “120 giorni” sono sostituite dalle parole: “180 giorni”.
(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è aggiunto il seguente comma:
“3. L’attività di vendita al dettaglio in sede fissa all’interno dei campeggi è consentita, purché avvenga ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, in esercizi aventi i limiti dimensionali di cui all’Art. 3, comma 1, lettera d), della presente legge e purché riguardi esclusivamente prodotti alimentari e non alimentari strettamente connessi a soddisfare le esigenze dell’utenza del campeggio.”
(5) Nel comma 6 dell’articolo 41 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: “del presente comma” sono sostituite dalle parole: “del comma 1 del presente articolo”.
(6) Il comma 2 dell’articolo 62 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è così sostituito:
“2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che non sono previsti nel comma 1 del presente articolo, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.”
(7) Il comma 1 dell’articolo 65 della legge pro-vinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è così sostituito:
“1. Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 181, comma 4-bis, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza al 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), sono rinnovate per la durata di dodici anni. Fino al 31 dicembre 2032 un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore, nella medesima area mercatale, di più di quattro concessioni di posteggio quando il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a 100 o di più di sei concessioni quando il numero complessivo dei posteggi è superiore a 100.”
(8) Nel comma 6 dell’articolo 71 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: “A partire dal 1° gennaio 2021” sono sostituite dalle parole: “A partire dal 1° gennaio 2033”.”