(1) Agli allegati di cui agli articoli 3 e 10 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
(2) Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, è così sostituito:
“1. Alla copertura degli oneri per complessivi 534.361.364,62 euro a carico dell’esercizio finanziario 2020, 247.688.458,05 euro a carico dell’esercizio finanziario 2021, 641.547.711,13 euro a carico dell’esercizio finanziario 2022 derivanti dall’articolo 3, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.”
(1) Allo stato di previsione dell’entrata di cui all’articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all’annesso allegato A.
(1) Allo stato di previsione della spesa di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all’annesso allegato B.
(1) Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa derivanti dalla presente legge agli allegati di cui all’articolo 3 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
(1) Sono approvati i seguenti allegati:
(1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con l’approvazione della presente legge si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.
(1) La Provincia concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)). A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati (comprese la rinegoziazione e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti obbligazionari contratti, nel rispetto delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.