(1) All’attuazione delle misure recate dal comma 3 dell’articolo 1, nonché dall’articolo 2 della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti dei fondi per nuove iniziative legislative iscritti nella missione 20 programma 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022.
(2) All’attuazione delle altre disposizioni recate dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
(3) La Giunta provinciale, nei limiti di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata ad effettuare gli occorrenti prelevamenti per integrare le disponibilità degli stanziamenti di spesa relativi ai singoli interventi previsti dalla presente legge.