Dopo l’articolo 9/ter è aggiunto il seguente articolo 9/quater:
“Articolo 9/quater (Medicina in rete)
1. Oltre alla medicina di gruppo è prevista la medicina in rete, alla quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9/ter, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), j), k) e l).
2. La medicina in rete si caratterizza per:
- la distribuzione territoriale degli studi dei medici di medicina generale, non vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale dell’ambito territoriale;
- la gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico mediante software tra loro compatibili;
- il collegamento reciproco degli studi dei medici con sistemi informatici tali da consentire l’accesso ai dati relativi agli assistiti dei componenti dell’associazione;
- il numero dei medici associati, che non può essere superiore a quattro; in particolari casi l’Azienda sanitaria, sentito il Comitato Aziendale, può derogare a tale numero;
- l’obbligo per i medici facenti parte della rete di esercitare la propria attività, incluse le prestazioni differibili, anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della rete;
3. I compensi relativi alla medicina in rete sono corrisposti nella misura e nei tempi di cui all’articolo 11, lettera B, comma 13.”