(1) Il sesto periodo del comma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è soppresso.
(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:
“4/bis Nella sede del maso chiuso o nelle sedi di altre aziende agricole l’attività di ospitalità è ammissibile esclusivamente ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, ove l’azienda in questione soddisfa le condizioni minime per l’esercizio dell’attività stabilite a livello provinciale ed è iscritta nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche. Fa eccezione l’attività di ospitalità già legalmente esistente in data 1.1.2020.”
(3) Al termine del quarto periodo del comma 5 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunte le seguenti parole: “e può essere distaccata dal maso chiuso.”
(4) Dopo il quarto periodo del comma 5 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente periodo: “Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 33, il Comune può stipulare con l’interessato/l’interessata un accordo urbanistico riguardante il cambiamento d’uso del pianterreno della sede originaria.”
(5) Il comma 7 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“7. Nella sede di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di alloggi di servizio con la dimensione massima di 110 m². La necessità di costruire un’abitazione deve dipendere dall’esigenza della continuità di presenza di una persona per l’esercizio dell’attività produttiva sopraindicata. L’azienda deve disporre presso la sede di una superficie utile di almeno 5.000 m², di cui almeno 1.000 m² di serre. Almeno la metà delle aree predette deve essere nella proprietà dell’azienda. L’alloggio di servizio costituisce parte inscindibile dell’azienda. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell’alloggio di servizio è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale il Comune viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario il vincolo di cui al periodo precedente. La persona che gestisce l’azienda deve avere esercitato da almeno tre anni l’attività di giardiniere/giardiniera ed essere iscritto/iscritta nell’apposito registro previsto dal relativo ordinamento professionale.”