(1) Il comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“2. Nella zona mista almeno il 60 per cento della volumetria e della superficie deve essere destinato ad uso residenziale. In assenza di pianificazione attuativa, tale rapporto deve sussistere con riferimento a ciascun lotto oggetto di intervento. Con ogni intervento di nuova costruzione su aree inedificate si deve realizzare almeno l’80 per cento della capacità edificatoria disponibile per il lotto. Per lotto si intende una porzione continua di suolo a cui si riferisce il titolo edilizio che si trova nella disponibilità del/della richiedente. Il lotto può risultare anche dall’aggregazione di più particelle catastali. Nelle aree per le quali, in base alla presente legge o al piano comunale, è prescritta l’elaborazione di un piano di attuazione, fino all’approvazione dello stesso sono ammissibili unicamente gli interventi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b), c) e d).”