(1) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.358.323.381,49 euro e in termini di cassa per 7.369.192.549,32 euro.
(2) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.178.513.076,88 euro.
(3) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.192.946.813,84 euro.”
(4) Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 196.433.531,77 euro per l’esercizio finanziario 2020, di 236.246.529,87 euro per l’esercizio finanziario 2021 e di 233.319.938,36 euro per l’esercizio finanziario 2022. 2) 3) 4)