(1) Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 8/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati per il trasporto o l’autonoma locomozione di persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, se il soggetto passivo del tributo ai sensi della vigente normativa è iscritto nel Registro unico del Terzo settore o un’organizzazione di volontariato o di promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, o un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o un’azienda pubblica di assistenza alla persona di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, o una cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, o un’associazione o un’organizzazione senza scopo di lucro.”
(2) Dopo il comma 7/bis dell’articolo 21bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“7/ter. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, l’aliquota di cui al comma 7/bis è fissata al 3,90 per cento se i datori di lavoro non applicano gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori più rappresentative a livello locale che hanno firmato l’accordo delle parti sociali sulle riduzioni fiscali del 10 settembre 2019 nonché dalle loro organizzazioni ombrello a livello nazionale o dalle organizzazioni settoriali e di categoria aderenti a queste ultime o dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Rientra nell’applicazione anche il versamento agli enti bilaterali, ai fondi sanitari integrativi e ai fondi di previdenza complementare, se previsti obbligatoriamente dai contratti collettivi e con prestazioni specifiche a favore dei lavoratori, in quanto operativi.”
(3) Il comma 1 dell'articolo 21/sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. A decorrere dall’anno d’imposta 2020, ai fini della determinazione della base imponibile dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, spetta un’ulteriore deduzione pari a 35.000,00 euro.”
(4) Dopo il comma 3 dell'articolo 21/sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. A decorrere dall’anno d’imposta 2020, per i redditi imponibili ai fini IRPEF oltre 75.000,00 euro, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata dello 0,5 per cento.”