(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, le parole: “la produzione, preparazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica” sono sostituite dalle parole: “la produzione, trasformazione, commercializzazione ed etichettatura di prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica nonché l’esecuzione delle relative attività di controllo e vigilanza”.
(2) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):
“h) “controllo”: l’attività finalizzata a verificare che gli operatori operino in conformità alle disposizioni previste dalla normativa europea e provinciale in materia di produzione biologica;
i) “organismo di controllo”: ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica conformemente alle disposizioni della vigente normativa europea.”
(3) Nel comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “due”.
(4) Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):
“f) eseguire le misure adottate dall’organismo di controllo, anche se successive al recesso, alla cancellazione o all’esclusione dal sistema di controllo biologico per fatti antecedenti alla cancellazione, all’esclusione o al recesso medesimi;
g) a fronte dell’obbligo di soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico, informare per iscritto gli acquirenti del prodotto dell’avvenuta soppressione di dette indicazioni.”
(5) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere j) e k):
“j) consentire alle autorità competenti per l’esercizio della vigilanza sull’attività di controllo l’accesso ai propri uffici e fornire qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria per l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo;
k) trasferire il fascicolo di controllo all’organismo di controllo subentrante entro 15 giorni dalla notifica di variazione.”
(6) Al comma 5 dell’articolo 11 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, dopo la parola: “violazioni” sono inserite le seguenti parole: “e i necessari provvedimenti da adottare”.
(7) Nella lettera b) del comma 6 dell’articolo 11 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, le parole: “delle sanzioni” sono sostituite dalle parole: “dei provvedimenti” e la parola: “comminato” è sostituita dalla parola: “emanato”.
(8) La rubrica dell’articolo 13 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, è così sostituita: “Misure in caso di inadempienza da parte degli organismi di controllo”.
(9) L’articolo 14 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, è così sostituito:
“Art. 14 (Sanzioni amministrative a carico degli organismi di controllo, degli operatori e relative alla designazione, alla presentazione e all’uso commerciale)
1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1:
a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro a chi, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’organismo di controllo, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale:
1) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori a seguito di provvedimenti relativi a irregolarità;
2) omette di conservare i fascicoli di controllo per la durata stabilita dall’articolo 10, comma 1, lettera c);
3) non trasferisce il fascicolo di controllo all’organismo di controllo subentrante;
4) omette di adottare ogni iniziativa utile ad aggiornare il personale sulle modifiche normative e sui relativi compiti e responsabilità ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d);
5) omette di rilasciare il documento giustificativo e, quando richiesto dall’operatore biologico, il certificato di conformità;
b) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’organismo di controllo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, impedisca l’accesso agli uffici alle autorità competenti o ometta le informazioni e l’assistenza necessarie per la verifica.
2. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro a chiunque, anche se non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione, cancellazione o recesso volontario non provveda a mettere in atto, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, le necessarie procedure per il ritiro della merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico dalle produzioni;
b) si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 500,00 euro a 2.500,00 euro:
1) a chiunque non consenta o impedisca le verifiche dell’organismo di controllo;
2) a chiunque nei cui confronti l’organismo di controllo abbia applicato un provvedimento di sospensione per 12 mesi della certificazione biologica o di esclusione dal sistema biologico di cui all’articolo 11, comma 5, fatta eccezione per i casi imputabili a morosità.
3. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro a chiunque utilizzi sulla confezione o sull’imballaggio, nei marchi commerciali, nell’informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni della vigente normativa UE;
b) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro:
1) a chiunque utilizzi in maniera non conforme alla normativa UE i termini relativi alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione;
2) a chiunque utilizzi in maniera non conforme alla vigente normativa UE il logo dell’UE di produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione.”
(10) Il rinvio all’abrogato regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, contenuto nella legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, si intende riferito alla vigente normativa europea.