(1) È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell’allegata tabella A.
(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in 4.618.455,32 euro per l’anno 2019, in 3.238.736,20 euro per l’anno 2020 e in 3.255.268,53 euro per l’anno 2021 si provvede:
(2) La quantificazione dell’onere annuo a carico degli esercizi non compresi nel bilancio di previsione 2019-2021 è demandata, ai sensi dell’ar¬ticolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, alla legge di bilancio.
(3) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.