(1) Il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, è così sostituito:
“4. Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2019-2021, una spesa massima complessiva di 206,9 milioni di euro. La spesa massima complessiva autorizzata per il contratto collettivo intercompartimentale è di 195,5 milioni di euro. 21 milioni di euro per l’anno 2019, di 78,5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 96 milioni di euro per l’anno 2021. Tali importi si riferiscono all’amministrazione provinciale e all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di soggiorno di Merano. Per la conclusione del contratto collettivo provinciale del personale docente delle scuole statali la spesa massima complessiva autorizzata per le parti ancora sospese, è di 11,4 milioni di euro. 3,8 milioni di euro per l’anno 2019, di 3,8 milioni di euro per l’anno 2020 e di 3,8 milioni di euro per l’anno 2021.
(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, è inserito il seguente comma:
“4/bis Per il calcolo degli aumenti generali in sede di rinnovo contrattuale si assume come base di riferimento l’indice IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Unione Europea). Tenuto conto dell’evoluzione locale sui prezzi, l’indice IPCA da applicare è l’IPCA locale calcolato dall’istituto provinciale di statistica ASTAT.”