(1) L’articolo 34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è cosi sostituito:
“Art. 34 (Autorità di gara e commissione di valutazione)
1. Per le procedure d’appalto per contratti di lavori, servizi e forniture, di concessione e per le procedure di concorso la stazione appaltante nomina l’autorità di gara in composizione monocratica, eventualmente assistita da due testimoni.
2. Per le procedure che presuppongono una valutazione tecnica sulla base di criteri discrezionali, l’autorità di gara nomina una commissione di valutazione, composta da un numero dispari di commissari non superiore a cinque e non inferiore a tre. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nelle procedure di concorso la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del primo termine per la consegna degli elaborati di concorso.
3. La commissione di valutazione può non essere nominata, qualora la valutazione tecnica debba essere effettuata sulla base di criteri esclusivamente tabellari.
4. Non vi è incompatibilità tra le funzioni di autorità di gara e quelle di commissione di valutazione e il/la responsabile unico/unica del procedimento può, per la medesima procedura, svolgere le funzioni di autorità di gara ed essere membro della commissione di valutazione.
5. Ai fini della nomina dei membri della commissione di valutazione, il Sistema informativo contratti pubblici presso l’Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di liberi professionisti e dipendenti pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento le variazioni intervenute rispetto ai dati inseriti nell’elenco.
6. Le persone interessate si iscrivono nell’elenco telematico di cui al comma 5, previa compilazione di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.
7. Il/La responsabile unico/unica del procedimento seleziona i membri di commissione dall’elenco di cui al comma 5, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze professionali. Può selezionare uno o più membri della commissione mediante sorteggio dall’elenco del Sistema informativo contratti pubblici sulla base di un congruo numero dispari di nominativi.”