(1) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2019, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.967.419.629,45 euro e in termini di cassa per 7.034.159.109,19 euro.
(2) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.701.371.038,47 euro.
(3) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.595.878.087,71 euro.
(1) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2019, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.967.419.629,45 euro e in termini di cassa per 7.034.159.109,19 euro.
(2) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.701.371.038,47 euro.
(3) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.595.878.087,71 euro.
(1) Ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.
(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.