(1) Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“e) le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, ricreativo, culturale e sportivo, regolarmente locate al canone sociale determinato ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, a un conduttore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dalla data della stipula del contratto di locazione registrato e per tutta la durata del contratto.”
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. A decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni della presente legge riferite alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, si intendono riferite agli enti non commerciali iscritti nel Registro unico del Terzo settore.”