(1) Dopo l’articolo 63 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 63/bis, 63/ter e 63/quater:
“Art. 63/bis (Vigilanza sugli organismi partecipati)
1. La vigilanza sugli organismi controllati e partecipati della Provincia è effettuata dalla Giunta provinciale per il tramite delle strutture dirigenziali competenti per materia a norma dell’Allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, ferma restando la vigilanza finanziaria sui bilanci degli enti funzionali di competenza della Ripartizione finanze.
Art. 63/ter (Gli strumenti della programmazione degli enti funzionali)
1. Costituiscono strumenti della programmazione degli enti funzionali della Provincia in contabilità civilistica:
- il piano delle attività o piano programma, di durata triennale, definito in coerenza con le indicazioni della Provincia. Il piano può essere contenuto in un’apposita sezione della relazione illustrativa o nota illustrativa allegata al budget economico;
- il budget economico di durata triennale, da deliberarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente;
- le eventuali variazioni al budget economico;
- il bilancio di esercizio, da deliberarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti funzionali.
2. I documenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 sono deliberati dai competenti organi dell’ente ed entro 15 giorni dalla rispettiva deliberazione sono trasmessi, anche mediante modalità telematiche, alla Giunta provinciale per l’approvazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai documenti di cui alla lettera c) del comma 1 nel caso in cui l’ente sia beneficiario di erogazioni a carico del bilancio provinciale e provveda ad adeguare le corrispondenti previsioni di entrata del budget all'ammontare delle assegnazioni disposte a suo favore dalla Provincia.
4. Ai fini della redazione del rendiconto della Provincia, gli enti funzionali e gli altri organismi controllati e partecipati trasmettono, entro il 1° marzo dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, alla Ripartizione finanze lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell’approvazione.
5. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai corrispondenti documenti di programmazione degli enti strumentali della Provincia che adottano la contabilità finanziaria.
Art. 63/quater (Organi di controllo degli enti funzionali della Provincia)
1. Gli organi di controllo degli enti funzionali della Provincia, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della Giunta provinciale.
2. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1 sono scelti, in rappresentanza dell’amministrazione provinciale, tra i dipendenti provinciali di ruolo iscritti in un elenco, tenuto presso la Ripartizione finanze, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto del Presidente della Provincia per l’espletamento dell’incarico. Agli stessi si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco, la verifica del possesso e dell’insussistenza dei requisiti richiesti, nonché la cancellazione dall’elenco medesimo.”