(1) Nel comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, le parole: “che svolgono la propria attività da almeno un anno,” sono soppresse.
(2) Nel comma 10 dell’articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, le parole: “operanti in ambito provinciale e costituite da almeno sei mesi” sono sostituite dalle parole: “operanti in ambito provinciale”.
1. Dopo l’articolo 10/bis della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 10/ter (Collaborazione con il Centro di servizio per il volontariato)
1. Nel rispetto delle disposizioni generali in materia di trasparenza, la Provincia autonoma di Bolzano può incaricare il Centro di servizio per il volontariato di prestare attività e servizi per la promozione del Terzo settore, e in particolare:
2. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano può stanziare ulteriori mezzi finanziari sul bilancio provinciale e fornire prestazioni in natura.”
(1) Dopo il comma 7 dell’articolo 13 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“8. I gruppi di persone e di altri soggetti giuridici, che ai sensi dell’articolo 5 della presente legge presentano istanza di iscrizione al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato o al registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”
(1) Il comma 9 dell’articolo 5 nonché gli articoli 6, 7 e 8 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, sono abrogati.
(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 30.000,00 euro per l’anno 2019 e in 40.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Programma 01 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.