(1) Agli allegati di cui agli articoli 4 e 7 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
(2) Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23, è così sostituito:
“2. Alla copertura degli oneri per complessivi 644.076.434,51 euro a carico dell'esercizio finanziario 2018, 243.280.377,03 euro a carico dell'esercizio finanziario 2019, 795.199.886,50 euro a carico dell'esercizio finanziario 2020 derivanti dall’articolo 4, commi 1 (tabella A), 3 (tabella C), 4 (tabella D) nonché dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.”
(1) Allo stato di previsione dell’entrata di cui all’articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.
(1) Allo stato di previsione della spesa di cui all’articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato B.
(1) Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa derivanti dalla presente legge, agli allegati di cui all’articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
(1) Sono approvati i seguenti allegati:
(1) All’interno del programma 03 della missione 20 dello stato di previsione della spesa di cui all’articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24, e successive modifiche, sono istituiti un fondo speciale di conto capitale, con una dotazione di 2.000.000,00 di euro per l’anno 2018, 1.000.000,00 di euro per l’anno 2019 ed 1.000.000,00 di euro per l’anno 2020, e un fondo speciale di parte corrente, con una dotazione di 2.000.000,00 di euro per l’anno 2018, 1.000.000,00 di euro per l’anno 2019 ed 1.000.000,00 di euro per l’anno 2020, destinati a far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni collegate alla presente legge.
(2) Con decreto del direttore della Ripartizione provinciale finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Alla fine del comma 5.1 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “I benefici sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.”
(1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con l’approvazione della presente legge si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.