(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, è inserito il seguente comma:
“3. Dopo il comma 2 dell’articolo 65/septies della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3 e 4:
‚3. Ove il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano non nomini un proprio organo di revisione e qualora il Collegio svolga le funzioni di cui all’articolo 65/sexies anche per il Consiglio, ai componenti del Collegio spetta un compenso aggiuntivo pari al 20 per cento del compenso stabilito con deliberazione di nomina.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2018.’”
(2) Al comma 6 dell’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, gli anni “2018” e “2019” sono sostituiti rispettivamente dagli anni: “2019” e “2020”.
(3) Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 del presente articolo, quantificati in 10.250,00 euro per il 2018, 20.500,00 euro per il 2019 e 20.500,00 euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020, dotato con la connessa legge di assestamento.