(1) La Provincia e gli enti locali promuovono l'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche quale importante forma di volontariato, in particolare attraverso le seguenti misure:
- rafforzamento e coordinamento di una rete provinciale e locale tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno;
- informazione e consulenza a favore di tutta la cittadinanza e dei servizi sociali e sanitari pubblici e privati;
- sostegno alle persone che necessitano di un/ una amministratore/amministratrice di sostegno, anche in relazione ad una indicazione preventiva rispetto al proprio futuro amministratore/alla propria futura amministratrice di sostegno;
- formazione delle persone fisiche che intendono svolgere la funzione di amministratore/amministratrice di sostegno; 2)
- sostegno alle persone fisiche nominate amministratori o amministratrici di sostegno, attraverso l’offerta di iniziative di aggiornamento ed ulteriori misure di supporto. 3)
(2) La Provincia può estendere la polizza assicurativa di responsabilità civile, che stipula ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche, per danni a terzi causati dai propri dipendenti nell’esercizio dei loro compiti istituzionali, anche alle attività delle persone fisiche nominate amministratori e amministratrici di sostegno dai e dalle giudici tutelari del Tribunale di Bolzano ed iscritte nell’elenco provinciale di cui all’articolo 5, a condizione che essi non appartengano al nucleo familiare della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno e non siano professionisti. La polizza copre la sola colpa lieve. 4)
(3) La Provincia può sostenere la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno appartenente a un nucleo familiare in condizioni economiche e patrimoniali insufficienti al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita ai sensi del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel pagamento dell’equa indennità eventualmente assegnata, anche solo a titolo delle spese vive sostenute, dal giudice tutelare all’amministratore/amministratrice di sostegno ai sensi dell’articolo 379 del Codice civile, a condizione che questi/questa non appartenga al nucleo familiare della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno. 5)
(4) Con regolamento d’esecuzione sono definiti i criteri di attuazione di cui al comma 3. 6)