(1) A seconda del tipo di attività svolta, prima dell’avvio dell’attività deve essere effettuata, ai sensi delle norme vigenti, una dichiarazione di inizio attività o una segnalazione certificata di inizio attività o effettuato un accreditamento da parte delle autorità competenti.
(2) L’iscrizione nell’Elenco provinciale avviene successivamente alla dichiarazione, segnalazione o all’accreditamento di cui al comma 1. L’iscrizione è provvisoria finché non sono conclusi i procedimenti di dichiarazione, segnalazione o accreditamento di cui al comma 1.