(1) All'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670», dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri».
(1) All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo la parola: «articoli» è inserita la seguente: «27,».
(1) All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
(1) All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.
Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente».
(1) All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
(1) All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
(1) All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, dopo le parole: «al gruppo di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «ovvero al gruppo di lingua ladina».
(1) All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina».
(1) All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
(1) All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.
(2) Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 9 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.
(1) Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.