(1) Allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni:
Anno 2018 - competenza
Titolo - Tipologia
Importo
03-100
+4.200.000,00
05-300
+50.000.000,00
Anno 2018 - cassa
01-101
+82.261.561,93
01-103
+496.432.583,88
02-101
+118.936.714,14
02-103
+114.581,19
02-104
+26.000,00
02-105
+4.822.222,11
+6.947.491,84
03-200
+25.042.820,69
03-300
+2.438.686,18
03-500
+37.763.167,74
04-200
+8.400.522,08
04-300
+9.459.518,59
04-400
+2.905.403,45
04-500
+43.184.236,13
05-100
+400.000,00
+158.736.734,83
06-300
+77.270.116,88
09-100
+179.054,43
Missione - Programma - Titolo
01-03-2
+23.464,26
01-06-2
-401.032,50
01-07-1
-74.500,00
01-10-1
-10.703.250,00
04-01-1
+19.400,00
04-01-2
+53.683,30
04-02-1
-226.418,84
04-02-2
+57.662,00
04-04-1
+3.698.582,52
04-04-2
-3.698.582,52
05-02-1
+233.905,54
06-01-1
06-02-1
+95.430,00
09-01-2
-23.464,26
09-02-1
-15.000,00
09-05-2
+25.000.000,00
09-08-1
+15.000,00
10-05-1
+100.000,00
10-05-2
-110.000,00
11-01-1
+1.400.000,00
12-01-1
+50.000,00
12-02-1
-400.000,00
12-02-2
-4.760,00
12-04-1
-1.400.000,00
12-04-2
+4.760,00
13-05-2
+3.238.759,88
13-07-2
-3.238.759,88
15-02-1
-100.000,00
16-01-2
+351.032,50
17-01-1
18-01-2
20-01-1
-287.495,00
20-03-1
+10.941.583,00
01-01-2
+4.839.940,70
01-02-2
+19.324.435,33
+655.637,23
01-04-2
+378.762,18
+167.680.357,49
01-08-2
+15.377.697,61
+1.670.995,44
+1.393.705,89
04-03-2
+2.252.787,55
+9.598.030,71
05-01-2
+5.724.267,33
05-02-2
+9.048.457,91
06-01-2
+21.619.368,02
06-02-2
+2.595.608,66
07-01-2
+12.739.930,29
08-02-2
+68.711.300,34
+1.407.400,25
09-02-2
+2.018,13
09-03-2
+10.046.430,49
09-04-2
+28.106.108,59
+55.531.320,01
09-08-2
+116.137,66
10-02-2
+22.875.201,04
+158.905.868,22
11-01-2
+20.875.916,19
+425.268,08
12-03-2
+30.455.834,06
+3.637.798,68
12-05-2
+1.895.260,81
+83.261.976,56
+2.197.180,05
14-01-2
+72.126.985,27
14-02-2
+2.867.909,00
14-03-2
+40.642.707,51
14-04-2
+33.345.615,02
15-02-2
+1.119.575,80
15-03-2
+664.989,34
+38.543.435,80
17-01-2
+39.395.282,56
18-01-1
+27.104.589,68
+49.563.429,61
19-01-2
+2.395.895,00
Anno 2019 - competenza
+3.500.000,00
10-02-1
+3.636.000,00
-3.636.000,00
13-01-1
-12.000.000,00
-715.000,00
+12.715.000,00
Anno 2020 - competenza
(1) Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A).
(2) Viene allegato alla presente legge il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B).
(3) Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H).
(4) Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5).
(5) Vengono allegate alla presente legge le variazioni d’interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1).
(1) In applicazione dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, così come modificato a seguito degli accordi finanziari sottoscritti con il Governo e recepiti con le leggi 23 dicembre 2009, n. 191, e 23 dicembre 2014, n. 190, la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti locali appartenenti al proprio sistema territoriale integrato includono, ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tra le entrate finali anche quelle ascrivibili all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal decreto legislativo 23 giu¬gno 2011, n. 118.
(1) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Dopo l’articolo 64 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 64/bis (Consolidamento dei bilanci)
1. Con delibera della Giunta provinciale sono individuati gli organismi strumentali, gli enti strumentali e le società che costituiscono il gruppo amministrazione pubblica (GAP) e il gruppo bilancio consolidato (GBC) come previsto dagli articoli 11/bis e 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. Il bilancio consolidato è approvato dalla Giunta provinciale ed è trasmesso al Consiglio provinciale, che lo approva con propria deliberazione entro il termine previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 65/sexies della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è abrogata.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.