1. L’articolo 16 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, è così sostituito:
“Art. 16 (Formazione delle candidature)
1. Le liste dei candidati sono depositate presso la struttura provinciale competente in materia elettorale tra il cinquantunesimo giorno e le ore 12 del quarantasettesimo giorno antecedente quello dell’elezione, eccettuate le domeniche, e comunque durante l’orario di servizio.
2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere sottoscritta da non meno di 400 e non più di 600 elettori, che il giorno della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali hanno diritto di votare nei comuni della provincia di Bolzano per l’elezione del Consiglio provinciale.
3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio e identico contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio provinciale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. In tale caso la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta da una delle persone di cui all’articolo 14, comma 3.
5. Le sottoscrizioni previste dai commi 2 e 4 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche.
6. Il deposito è effettuato dalle persone indicate dall’articolo 15.
7. I candidati alla carica di consigliere provinciale, questi ultimi contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, gruppo linguistico di appartenenza, ed eventualmente del soprannome o del nome volgare.
8. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 12 e non superiore a 35. Ciascuna lista di candidati deve essere formata da rappresentanti di ambo i generi. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con eventuale arrotondamento all’unità superiore o inferiore. Se, al momento del suo deposito, una lista comprende candidati dello stesso genere in misura superiore a due terzi, i candidati del genere sovrarappresentato sono cancellati dalla lista partendo dall’ultimo candidato di detto genere. Se un candidato del genere sottorappresentato non è stato ammesso alle elezioni dall’ufficio elettorale centrale, non si procede ad ulteriore cancellazione dalla lista.
9. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito. Chi ha costituito un’unione civile e ivi dichiarato di voler assumere un cognome comune ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, può anteporre o posporre il cognome comune.
10. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere provinciale in più di una lista.
11. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista.”