(1) Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 12/bis:
"Art. 12/bis
1. In attuazione dell'articolo 19 dello statuto, la provincia, d'intesa, a seconda della competenza, con la Libera Università di Bolzano o il Conservatorio di musica che hanno sede sul territorio provinciale:
- disciplina la formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, ivi compresa la formazione per le materie artistiche; tale formazione iniziale comprende sia quella disciplinare che quella pedagogico-didattica e può comunque comprendere l'acquisizione di crediti formativi universitari nella misura massima del 30 per cento dei crediti complessivamente previsti dal percorso formativo per le attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale;
- autorizza l'istituzione dei relativi percorsi formativi abilitanti e specializzanti e autorizza la Libera Università di 2 Bolzano o il Conservatorio di musica alla loro attivazione;
- determina il numero dei posti di studio sulla base della programmazione provinciale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole nella provincia;
- disciplina inoltre le modalità e i contenuti delle prove di accesso ai percorsi formativi nel rispetto dei contenuti minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale e di svolgere le suddette prove anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento in vigore per la Provincia di Bolzano;
- definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso in caso di possesso di certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento.
2. L'abilitazione e la specializzazione conseguite secondo i percorsi formativi stabiliti dal comma 1 hanno validita' su tutto il territorio nazionale.
3. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della Provincia di Bolzano e in considerazione dell'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano finalizzato a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e per accedere al mondo del lavoro locale, la Libera Università di Bolzano ha facoltà di ampliare, in tutti i propri corsi di laurea e di laurea magistrale, i settori scientifico-disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.