(1) Il piano per il Parco nazionale è redatto dall’amministrazione provinciale nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in un processo partecipativo con i comuni e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Il piano persegue la tutela dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, nonché storici, culturali, antropologici, sociali, economici sostenibili e tradizionali del Parco. Il Piano per il parco suddivide il territorio del parco in base al diverso grado di protezione in riserve generali, riserve generali orientate, aree di protezione ed aree di promozione economica e sociale e disciplina:
- l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del Piano per il Parco;
- sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati alle persone disabili e portatrici di handicap;
- sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale, agricola, forestale e turistica del parco, centri visite e punti informativi;
- indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere.
(2) L’approvazione del Piano per il Parco nazionale per la parte di territorio di competenza provinciale, avviene in conformità alle linee guida e agli indirizzi del Comitato di coordinamento e indirizzo, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e successive modifiche, con il procedimento di cui all’articolo 50 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. La direttrice o il direttore dell’Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio partecipa con diritto di voto alla seduta della commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, nella quale viene trattato il Piano per il Parco nazionale o una sua modifica. Alle sedute della commissione partecipa anche, con funzione consultiva, la/il presidente del comitato di gestione. 3)
(3) Dalla data di prima adozione del Piano per il Parco nazionale o di modifica dello stesso fino alla relativa entrata in vigore, le autorità competenti devono sospendere ogni determinazione sulle domande di interventi quando riconoscano che esse sono in contrasto con le determinazioni del Piano del Parco. La Giunta provinciale approva il Piano previo parere del comitato di gestione e previa assunzione del parere vincolante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Piano per il Parco nazionale è modificato e aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.
(4) Il piano del Parco nazionale ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel Parco, il piano del Parco definisce la cornice per i piani comunali per il territorio e il paesaggio. Per gli edifici esistenti, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all’insediamento si applica la disciplina integrativa e di dettaglio dei piani comunali per il territorio e il paesaggio, che nel territorio del Parco nazionale definiscono, delimitano e disciplinano i contenuti di cui all’articolo 47 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. 4)
(5) Per gli edifici esistenti, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all’insediamento, il piano comunale per il territorio e il paesaggio è predisposto in conformità agli indirizzi stabiliti dal piano del Parco al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti. A tal fine l’Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio interviene nel procedimento di adozione del piano comunale per il territorio e il paesaggio o delle sue varianti. In sede di approvazione del piano comunale per il territorio e il paesaggio, la Giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del piano del Parco. 5)
(6) In armonia con le finalità ed i principi di cui alle legge 6 dicembre 1991, n. 394, il piano del parco può individuare gli ambiti soggetti alle disposizioni provinciali a carattere generale e settoriale applicabili nel territorio del parco. Fino all'approvazione del Piano o se esso non individua queste disposizioni, si applicano le disposizioni provinciali di settore, in quanto compatibili con gli obiettivi di tutela del parco come definiti nelle linee guida e negli indirizzi del Comitato di coordinamento e indirizzo, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e successive modifiche. 6)
(7) Il Piano per il parco nazionale è soggetto a revisione periodica con cadenza almeno decennale. Il Piano per il Parco nazionale resta comunque in vigore fino al suo rinnovo. 7)