(1) Le cessioni gratuite delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione e purché tali eccedenze siano ancora destinabili al consumo.
(2) I prodotti della panificazione che non necessitano di condizionamento termico, non essendo stati venduti o somministrati entro le 24 ore successive alla produzione, possono essere donati a soggetti donatari.
(3) Possono altresì essere donati a soggetti donatari le eccedenze di prodotti alimentari che non richiedono alcun termine minimo di conservazione, quali prodotti ortofrutticoli freschi, vini, bevande, aceto, sale da cucina, zucchero, gomme da masticare e analoghi.
(4) Le eccedenze alimentari possono essere cedute per essere utilizzate come cibo per gli animali.
(5) Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, come previsto dal “Manuale per corrette prassi operative per le organizzazioni caritative” validato dal Ministero della Salute.