(1) La tabella organica del personale civile della Casa circondariale di Bolzano e la tabella organica del personale civile dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano, gia' denominato centro di servizio sociale per adulti Bolzano, di cui alla tabella 9 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I) e II) allegate al presente decreto, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.
(2) Al personale appartenente al ruolo generale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta in servizio presso gli uffici di cui al comma 1, si applica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
(3) Il personale di cui al comma 2 in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione per accedere alla qualifica, e' inquadrato, a domanda, nel ruolo locale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.
(4) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al pagamento degli oneri stipendiali, comprensivi del trattamento economico fondamentale ed accessorio, relativi alle nuove assunzioni di personale assegnato agli uffici di cui al comma 1, provvede il Ministero della giustizia a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio. Tali oneri, determinati annualmente al lordo degli oneri previdenziali a carico dello Stato, sono posti a carico della Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
(5) Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.