(1) Come previsto dall’articolo 15 del ACN, in sede provinciale è costituito il Comitato provinciale degli specialisti ambulatoriali, avente composizione paritaria.
(2) Esso è costituito da rappresentanti di Parte Pubblica (Assessorato provinciale alla Salute e Azienda Sanitaria) e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali (di seguito OO.SS.) maggiormente rappresentative a livello provinciale a norma dell’articolo 12 dell’ACN.
(3) Il Comitato provinciale è composto da due rappresentanti della Parte Pubblica e da due rappresentanti delle OO.SS. aventi diritto.
(4) L’Assessora/L’Assessore pro tempore o una persona da lei/lui delegata presiedono al Comitato provinciale.
(5) Per ogni membro effettivo della delegazione pubblica e delle OO.SS. è designato un membro sostitutivo.
(6) La composizione numerica per la ponderazione dei voti dei rappresentanti delle OO.SS, ai sensi dell’articolo 12 dell’ACN, è rilevata sulla base delle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, che sono state comunicate all’Azienda Sanitaria dai medici specialisti per la ritenuta del contributo sindacale.
(7) Alle riunioni del Comitato provinciale è data facoltà alle OO.SS. di potersi avvalere di un esperto o consulente tecnico qualora si trattino argomenti specifici che richiedono competenze in materia.
(8) Tale esperto/ consulente, in quanto non facente parte del Comitato provinciale, non ha diritto a percepire alcun tipo di compenso o rimborso spese, nonché diritto di voto.
(9) L’attività del Comitato è principalmente diretta a:
- formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria provinciale, sulla base del monitoraggio del monte ore e del suo pieno utilizzo;
- fornire indirizzi all’Azienda sanitaria ed al Comitato zonale per l’uniforme applicazione dell’AIP;
- attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali;
- formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse provinciale;
- avanzare proposte in materia di organizzazione del lavoro, semplificazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche, obiettivi e progetti di prioritario interesse;
- nominare il tavolo tecnico;
- fissare annualmente l’importo di cui all’articolo 7, comma 5;
- svolgere inoltre ogni altro compito assegnatogli dall’ACN e dal presente Accordo;