(1) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2018, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.984.471.845,03 euro e in termini di cassa per 6.700.771.418,79 euro.
(2) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2019, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.580.780.642,65 euro.
(3) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.439.356.371,95 euro.
(1) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2018, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.984.471.845,03 euro e in termini di cassa per 6.700.771.418,79 euro.
(2) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2019, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.580.780.642,65 euro.
(3) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.439.356.371,95 euro.
(1) In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
(1) Ai sensi dell’articolo 39, comma 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.
(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.