(1) Per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attribuiti dalla legge provinciale, i Comuni possono utilizzare le forme collaborative intercomunali previste dalle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, compreso l’utilizzo in avvalimento delle strutture organizzative di un altro Comune o di una altra forma collaborativa.
(2) Il ricorso a forme collaborative intercomunali è diretto principalmente a garantire la qualità e l’efficienza nello svolgimento delle funzioni e dei servizi pubblici.
(3) La legge provinciale stabilisce quali funzioni e servizi sono svolti dai Comuni attraverso una forma collaborativa intercomunale, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualità, economicità e semplificazione, o in adempimento di obblighi derivanti dalla normativa statale o dell’Unione europea, ovvero per finalità di coordinamento della finanza locale ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto di autonomia.
(4) Per lo svolgimento in forma collaborativa intercomunale delle funzioni e dei servizi comunali, la Giunta provinciale può determinare, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, ambiti territoriali ottimali, in attuazione dei principi e delle norme di cui al comma 3. A ciascun ambito territoriale appartengono Comuni con caratteristiche socioeconomiche e geografiche possibilmente omogenee, e di norma contigui territorialmente.
(5) Gli accordi sulla finanza locale di cui all’articolo 81 dello Statuto di autonomia e alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono prevedere di destinare risorse aggiuntive, anche a valere su finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, a favore dei Comuni che deliberano autonomamente di svolgere le loro funzioni e i loro servizi attraverso una forma collaborativa intercomunale.
(6) Le convenzioni di cui all’articolo 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, regolamentano in dettaglio i rapporti tra i Comuni interessati. In particolare, esse stabiliscono:
- le funzioni e i servizi oggetto della convenzione, da svolgere in forma associata;
- le finalità della gestione associata;
- le strutture organizzative dei singoli Comuni partecipanti alla gestione associata, nonché i compiti e le funzioni da esse specificamente svolti;
- le modalità per lo svolgimento coordinato e integrato delle funzioni e dei compiti attribuiti ai singoli Comuni, con particolare riguardo agli obblighi di informazione nei confronti delle strutture organizzative di cui alla lettera c), posti a carico delle strutture degli altri Comuni in convenzione;
- le modalità per la gestione integrata delle infrastrutture utilizzate da più enti;
- le figure che svolgono la funzione di referente per i Comuni interessati e il Comune capofila, ove sia richiesto dalle funzioni e dai servizi associati;
- le condizioni e le modalità per il distacco o la messa a disposizione a un Comune di personale di altri Comuni;
- le spese poste a carico dei singoli Comuni e le regole sul riparto delle spese comuni relative alla gestione delle funzioni e dei servizi associati;
- gli organi dei Comuni ai quali sono affidate la funzione di indirizzo e coordinamento per il raggiungimento delle finalità della convenzione e le funzioni di monitoraggio e verifica;
- la decorrenza e la durata della convenzione;
- le modalità di recesso di un Comune e le modalità di risoluzione della convenzione;
- le condizioni per un’eventuale adesione di altri Comuni alla convenzione.
(7) La Giunta provinciale approva le relative convenzioni-tipo d’intesa con il Consiglio dei Comuni.
(8) Se necessario, la convenzione può prevedere il passaggio di personale tra i Comuni in convenzione, nel rispetto delle disposizioni in materia di coordinamento della finanza locale e del contratto collettivo di lavoro.