(1) Per sostenere le organizzazioni turistiche e l’IDM nell’assolvimento dei relativi compiti, nel bilancio provinciale sono stanziati annualmente appositi fondi. 10)
(2) I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati alle organizzazioni turistiche soltanto se esse rispettano i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.
(3) I fondi stanziati sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:
- un’aliquota, uguale o variabile, per tutti gli aventi diritto;
- un’ulteriore aliquota secondo i seguenti criteri:
- capacità ricettiva alberghiera e non alberghiera;
- media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre;
- media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti;
- entità dell’autofinanziamento.
(4) La misura delle aliquote di cui al comma 3 e la quota spettante all’IDM sono determinate annualmente dalla Giunta provinciale. A tal fine la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l’assegnazione dei fondi e stabilisce contestualmente la quota di autofinanziamento a carico delle organizzazioni turistiche. 11)
(5) L’eventuale differenza tra gli importi computati in base ai criteri di ripartizione e i fondi effettivamente assegnati ai sensi del comma 4 può essere assegnata dalla Giunta provinciale all’Azienda speciale IDM con specifica destinazione per l’area turismo.
(6) Il pagamento degli importi assegnati alle organizzazioni turistiche è subordinato alla presentazione del bilancio di previsione. In caso di accertate irregolarità, la Giunta provinciale può escludere le organizzazioni turistiche dalle assegnazioni. In caso di impiego non efficiente e non efficace dei fondi assegnati, la Giunta provinciale può prevedere la riduzione o la revoca dell’assegnazione stessa. Gli importi non assegnati sono ridistribuiti alle restanti organizzazioni turistiche.
(7) Il pagamento delle somme assegnate all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano è subordinato all’approvazione dei rispettivi bilanci di previsione da parte dell’organo tutorio.