(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 2, quantificati in 166.667,00 euro per l’anno 2017, in 500.000,00 euro per l’anno 2018 e in 500.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019.)
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 3, quantificati in 5.900.000,00 euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del “Fondo per l’attuazione degli accordi per il personale” iscritto nella missione 1, all’interno del programma 10, macroaggregato 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Bolzano 2017-2019.
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 5, quantificati in 35.000,00 euro per l’anno 2017, in 35.000,00 euro per l’anno 2018 e in 35.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.
(4) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’articolo 6, quantificate in 373.655,00 euro per l’anno 2017, in 10.003.368,00 euro per l’anno 2018 e in 9.000.225,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9.
(5) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 8, quantificati in 1.000.000,00 euro per l’anno 2017, in 1.300.000,00 euro per l’anno 2018 e in 2.000.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte capitale iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.
(6) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 9, quantificati in 522.175,50 euro per l’anno 2017, in 667.331,00 euro per l’anno 2018 e in 793.348,50 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.
(7) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 10, quantificati in 4.200.000,00 euro per il 2017, in 6.700.000,00 euro per l’anno 2018 e in 6.700.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.
(8) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 12, commi 1 e 2, quantificati in 45.000.000,00 euro per l’anno 2018 e in 45.000.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019.
(9) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 12, commi 3, 4 e 5, quantificati in 1.500,00 euro per l’anno 2017, in 5.000,00 euro per l’anno 2018 e in 11.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.
(10) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 14, quantificati in 70.000,00 euro per l’anno 2018 e in 100.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.
(11) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’articolo 16, quantificate in 4.000,00 euro per l’anno 2020, in 12.000,00 euro per l’anno 2021 e in 16.000,00 euro per l’anno 2022 e seguenti, si provvede annualmente con legge di stabilità, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di entrata nell’ambito della tipologia 101 all’interno del titolo 1, per ciascuno degli esercizi finanziari non compresi nel bilancio di previsione.
(12) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 17, quantificati in 495.000,00 euro per l’anno 2017, in 495.000,00 euro per l’anno 2018 e in 495.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.
(13) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 18, quantificati in 25.000,00 euro per il 2017, in 50.000,00 euro per il 2018 e in 50.000,00 euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.
(14) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 19, quantificati in 1.000,00 euro per il 2017, in 5.000,00 euro per il 2018 e in 5.000,00 euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.
(15) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 31, quantificati in 10 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.
(16) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
(17) Salvo quanto previsto ai commi da 1 a 15, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.