(1) I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sono così sostituiti:
"2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui al comma 1, sono fissati, con medesima procedura, i criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini del rilascio degli attestati di cui all'articolo 4, nonchè le modalità di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia.
4. Tutti i commissari devono avere eccellente conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue."
(2) Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, è così sostituito:
"5. Il Commissario del Governo può consultare l'elenco in formato digitale dei candidati e delle candidate che hanno superato l'esame."
(3) I commi 6 e 7 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sono così sostituiti:
"6. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. La conoscenza della lingua ladina viene accertata, in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego e ai livelli di competenza linguistica indicati all'articolo 4, comma 3, con prova scritta e colloquio. L'accertamento viene effettuato da una o più commissioni composte da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominate per un quinquennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo. I criteri disciplinanti le modalità di svolgimento delle prove nonchè l'organizzazione delle commissioni d'esame sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.".
(4) Il comma 9/bis dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, è così sostituito:
"9/bis Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, corrispondono ai livelli A2, B1, B2, C1 e gli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, n. 1), 2), 3) e 4), sono rispettivamente equipollenti. Le prove per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca di cui all'articolo 4 si orientano altresì al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e sono seguite da un comitato scientifico nominato dalla Giunta provinciale. Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui all'articolo 4 è attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua.".
(5) Il comma 9/quinquies dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, è così sostituito:
"9/quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9/ter e 9/quater non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati siaconseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano o il tedesco.".
(6) Dopo il comma 9/sexies dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 9/septies:
"9/septies I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori costituiscono attestato di conoscenza delle tre lingue corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo e all'articolo 4, comma 3, n. 4), se conseguiti in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana o di lingua tedesca, congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in istituzioni scolastiche delle località ladine della provincia di Bolzano e a fronte di un'attestata frequenza scolastica di almeno 10 anni nelle località ladine.".